Pubblica Amministrazione / Ente locale

APPROFONDIMENTO PROJECT FINANCING

Nei casi in cui il partenariato pubblico privato preveda come oggetto la CER, i due attori coinvolti sono il Comune quale ente pubblico e il promotore soggetto privato, solitamente un’azienda specializzata nel settore energetico o un consorzio di imprese.

Ai sensi dell’art. 193 D. Lgs. 36/2023, la proposta di project financing deve essere corredata dalla seguente documentazione:

  • bozza di convenzione;
  • matrice dei rischi;
  • piano economico-finanziario (PEF) con relativa asseverazione;
  • progetto di fattibilità;
  • caratteristiche del servizio e della gestione.

 

Tuttavia, quando il project financing presenta l’oggetto della costituzione di una CER, sono necessari almeno altri tre i documenti che il proponente dovrà predisporre per consentire all’Ente una compiuta valutazione della proposta:

  • lo Statuto costitutivo della CER, che definisce la natura giuridica della CER e ne disciplina gli aspetti organizzativi e di governance;
  • il Regolamento contenente le regole operative per la gestione della CER e per la ripartizione dei proventi ai soci;
  • il Contratto di servizi.

 

Fondamentale che risulti chiaro sia il funzionamento della CER, sia le valutazioni effettuate e le modalità di calcolo utilizzate per stimare i valori che compongono i prospetti tecnici ed economici presentati dalla Società proponente.

I principali flussi di cassa che si possono trovare nel PEF di una proposta di Partenariato per costituire una CER sono generalmente i seguenti:

  • canone di disponibilità;
  • tariffa incentivante*;
  • risparmio da autoconsumo;
  • ricavi dalla vendita dell’energia.

 

Il canone di disponibilità viene pagato dal Comune al concessionario per ripagare l’investimento sostenuto. 

La tariffa incentivante viene erogata dal GSE e percepita dalla CER che la distribuisce ai partecipanti. 

ATTENZIONE: considerata l’estrema difficoltà di quantificare a priori, in modo sufficientemente certo e duraturo, la tariffa incentivante che sarà percepita dalla CER a partire dal suo avvio, si consiglia di escludere espressamente tale voce dal PEF proposto dal terzo.