Pubblica Amministrazione / Ente locale
APPROFONDIMENTO PROJECT FINANCING
Nei casi in cui il partenariato pubblico privato preveda come oggetto la CER, i due attori coinvolti sono il Comune quale ente pubblico e il promotore soggetto privato, solitamente un’azienda specializzata nel settore energetico o un consorzio di imprese.
Ai sensi dell’art. 193 D. Lgs. 36/2023, la proposta di project financing deve essere corredata dalla seguente documentazione:
- bozza di convenzione;
- matrice dei rischi;
- piano economico-finanziario (PEF) con relativa asseverazione;
- progetto di fattibilità;
- caratteristiche del servizio e della gestione.
Tuttavia, quando il project financing presenta l’oggetto della costituzione di una CER, sono necessari almeno altri tre i documenti che il proponente dovrà predisporre per consentire all’Ente una compiuta valutazione della proposta:
- lo Statuto costitutivo della CER, che definisce la natura giuridica della CER e ne disciplina gli aspetti organizzativi e di governance;
- il Regolamento contenente le regole operative per la gestione della CER e per la ripartizione dei proventi ai soci;
- il Contratto di servizi.
Fondamentale che risulti chiaro sia il funzionamento della CER, sia le valutazioni effettuate e le modalità di calcolo utilizzate per stimare i valori che compongono i prospetti tecnici ed economici presentati dalla Società proponente.
I principali flussi di cassa che si possono trovare nel PEF di una proposta di Partenariato per costituire una CER sono generalmente i seguenti:
- canone di disponibilità;
- tariffa incentivante*;
- risparmio da autoconsumo;
- ricavi dalla vendita dell’energia.
Il canone di disponibilità viene pagato dal Comune al concessionario per ripagare l’investimento sostenuto.
La tariffa incentivante viene erogata dal GSE e percepita dalla CER che la distribuisce ai partecipanti.
ATTENZIONE: considerata l’estrema difficoltà di quantificare a priori, in modo sufficientemente certo e duraturo, la tariffa incentivante che sarà percepita dalla CER a partire dal suo avvio, si consiglia di escludere espressamente tale voce dal PEF proposto dal terzo.