Forme giuridiche

Le forme giuridiche più diffuse per la costituzione di Comunità di Energia Rinnovabile sono le seguenti:

  1. Associazione non riconosciuta
  2. Associazione riconosciuta
  3. ETS
  4. Fondazione di partecipazione
  5. Società Cooperativa 
  6. Società consortile

 

Qui invice puoi trovare la tabella di confronto tra le diverse forme giuridiche ammesse per la costituzione di CER 

Se non hai ancora deciso qual è la soluzione più adatta per la tua CER puoi rispondere a qualche domanda e cercheremo di aiutarti – LINK

Se hai già individuato la forma giuridica più adatta alla tua CER ma vuoi approfondire i principali argomenti collegati, puoi consultare i paragrafi che trovi qui sotto.

1. Associazione non riconosciuta

Le associazioni non riconosciute sono enti collettivi privi di personalità giuridica, costituiti da persone che si uniscono per perseguire finalità comuni non economiche. Nata dalla libera iniziativa dei cittadini, questa forma giuridica offre una grande flessibilità e semplicità di costituzione.

Costituzione e funzionamento: L’associazione si costituisce tramite un atto scritto, l’atto costitutivo, e lo statuto. Non è richiesta alcuna formalità particolare, sebbene il Codice del Terzo Settore introduca nuovi obblighi per le associazioni che intendono iscriversi al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS). L’organo supremo è l’assemblea dei soci, mentre l’amministrazione è affidata ad un consiglio direttivo.

Responsabilità: A differenza delle associazioni riconosciute, le associazioni non riconosciute godono di un’autonomia patrimoniale imperfetta. Ciò significa che i soci rispondono solidalmente e personalmente delle obbligazioni dell’associazione, oltre al fondo comune.

Vantaggi e svantaggi: Il principale vantaggio dell’associazione non riconosciuta è la sua semplicità e flessibilità. Tuttavia, la responsabilità solidale dei soci e la minore capacità di contrarre debiti rappresentano dei limiti.

In conclusione, l’associazione non riconosciuta è una forma giuridica adatta a realtà di piccole e medie dimensioni che desiderano perseguire finalità sociali senza eccessive formalità. Tuttavia, è fondamentale valutare attentamente i pro e i contro di questa scelta, soprattutto in relazione alla responsabilità dei soci.

Dato quanto premesso, è sconsigliato il ricorso a questa forma giuridica da parte di Enti locali e pubbliche amministrazioni.

2. Associazione riconosciuta

Le associazioni riconosciute sono enti collettivi dotati di personalità giuridica, costituiti da persone che si uniscono per perseguire finalità comuni non lucrative. Il riconoscimento conferisce all’associazione un’autonomia patrimoniale perfetta, separando il patrimonio dell’ente da quello dei singoli soci.

Costituzione e funzionamento: La costituzione di un’associazione riconosciuta richiede la redazione di un atto costitutivo e di uno statuto, entrambi redatti in forma pubblica da un notaio. L’atto costitutivo definisce lo scopo dell’associazione, il patrimonio iniziale e gli organi sociali. L’associazione è tenuta ad iscriversi nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS). L’organo supremo è l’assemblea dei soci, mentre l’amministrazione è affidata ad un consiglio direttivo.

Responsabilità: Grazie alla personalità giuridica, l’associazione risponde delle proprie obbligazioni con il proprio patrimonio, senza che i soci siano chiamati a rispondere personalmente.

Rapporto con il Terzo Settore: Il Codice del Terzo Settore ha introdotto nuove regole per le associazioni riconosciute, semplificando le procedure di costituzione e iscrizione al RUNTS. Le associazioni riconosciute possono beneficiare di agevolazioni fiscali e accedere a finanziamenti pubblici.

Vantaggi e svantaggi: Il principale vantaggio del riconoscimento è l’autonomia patrimoniale perfetta, che garantisce una maggiore stabilità e credibilità dell’ente. Tuttavia, il riconoscimento comporta procedure più complesse e costi maggiori rispetto alla costituzione di un’associazione non riconosciuta.

In conclusione, l’associazione riconosciuta è una forma giuridica adatta a realtà che desiderano una maggiore stabilità e visibilità, e che intendono svolgere attività di rilevante impatto sociale.

Esistono, in Italia, esempi di Comuni che hanno scelto di ricorrere a questa forma giuridica per la costituzione di CER.

3. ETS

  • La Riforma del Terzo Settore ha portato a una ridefinizione completa del panorama del non-profit in Italia. Il Codice del Terzo Settore (d.lgs. 117/2017) ha introdotto un quadro normativo unitario, chiarendo i requisiti e le caratteristiche che un’organizzazione deve possedere per essere considerata un Ente del Terzo Settore (ETS).

 

Cosa sono gli ETS o Enti del Terzo Settore?

A spiegare sinteticamente quali sono gli Enti del Terzo Settore è prima di tutto l’articolo 4 comma 1 del Codice Unico del Terzo Settore:

“Sono Enti del Terzo Settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore”.

Un ETS è un’organizzazione che:

  • Persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale: L’obiettivo primario non è il profitto, ma il bene comune.
  • Svolge attività di interesse generale: Le attività svolte devono essere di beneficio per la collettività, come ad esempio nel campo sociale, sanitario, culturale o ambientale.
  • È iscritto al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS): L’iscrizione al RUNTS è obbligatoria per tutti gli ETS e garantisce la trasparenza e la tracciabilità delle attività.

 

Non sono considerati Enti del Terzo Settore, secondo quanto disposto dal Codice Unico del Terzo Settore: le amministrazioni pubbliche, i sindacati, le associazioni professionali, le associazioni di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni politiche, le associazioni di datori di lavoro, nonché in generale gli enti sottoposti a coordinamento da parte di uno degli enti appena nominati.

 

Quali sono le tipologie di ETS?

Il Codice del Terzo Settore individua diverse tipologie di ETS, tra cui:

  • ODV, ovvero Organizzazione di Volontariato;
  • APS, ovvero Associazione di Promozione Sociale;
  • Enti filantropici;
  • Imprese sociali (comprese le Cooperative sociali);
  • Reti Associative;
  • Società di Mutuo Soccorso;
  • Fondazioni e altri enti di carattere privato.

Possono essere considerati ETS, in modo parziale, anche gli enti religiosi.

Requisiti fondamentali per la qualifica di ETS:

  • Assenza di scopo di lucro: Gli utili non possono essere distribuiti ai soci o agli amministratori.
  • Destinazione vincolata del patrimonio: In caso di scioglimento, il patrimonio deve essere devoluto ad altri ETS o alla Fondazione Italia Sociale.
  • Attività di interesse generale: Le attività svolte devono essere di beneficio per la collettività.
  • Iscrizione al RUNTS: È obbligatoria per tutti gli ETS.

 

Benefici della forma di ETS:

  • Riconoscimento istituzionale: L’iscrizione al RUNTS conferisce all’ente un riconoscimento ufficiale.
  • Agevolazioni fiscali: Gli ETS possono beneficiare di diverse agevolazioni fiscali.
  • Possibilità di accedere a finanziamenti pubblici: Molti enti pubblici e privati erogano finanziamenti a sostegno delle attività degli ETS.
  • Maggiore visibilità e credibilità: L’iscrizione al RUNTS aumenta la trasparenza e la credibilità dell’ente.
 
 

4. Fondazione di partecipazione

Le fondazioni sono enti giuridici dotati di personalità giuridica, costituiti con un patrimonio destinato al perseguimento di finalità di utilità sociale. A differenza delle associazioni, le fondazioni non si basano sull’adesione di soci, ma sulla gestione di un patrimonio vincolato a uno scopo specifico.

Costituzione e funzionamento: La fondazione nasce da un atto unilaterale, l’atto di fondazione, nel quale il fondatore destina un patrimonio al perseguimento di uno scopo di pubblica utilità. L’atto di fondazione deve essere redatto in forma pubblica (atto notarile) e iscritto nel Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS). L’organo amministrativo della fondazione è incaricato di gestire il patrimonio e di perseguire lo scopo istituzionale.

Responsabilità: La fondazione risponde delle obbligazioni con il proprio patrimonio. Gli amministratori sono responsabili verso la fondazione per eventuali danni causati da un loro comportamento negligente o doloso.

Esistono diverse tipologie di fondazioni, ciascuna con caratteristiche e finalità specifiche:

  • Fondazioni erogatrici: Finanziano progetti di altre organizzazioni.
  • Fondazioni operative: Svolgono direttamente attività per raggiungere i loro obiettivi.
  • Fondazioni d’impresa: Combinano attività commerciali con finalità sociali.
  • Fondazioni familiari: Sono dedicate a specifiche famiglie.
  • Fondazioni bancarie: Nascono dalla trasformazione di banche pubbliche.

 

Il patrimonio della fondazione proviene principalmente dal fondatore, ma può essere incrementato attraverso:

  • Donazioni e contributi: Da privati, enti pubblici o aziende.
  • Proventi delle attività economiche: Se la fondazione svolge attività commerciali.

 

La durata di una fondazione può essere illimitata, ma può anche essere fissata nell’atto costitutivo. La fondazione può essere trasformata in un altro tipo di ente, sciolta o fusa con altre fondazioni.

Vantaggi e svantaggi: Il principale vantaggio della fondazione è la stabilità nel tempo e la possibilità di concentrare risorse su obiettivi specifici. Tuttavia, la costituzione di una fondazione è un processo più complesso e costoso rispetto a quello di un’associazione. Inoltre, la modifica dello scopo della fondazione è più difficile rispetto a quella di un’associazione.

In sintesi, costituire una fondazione è un processo complesso che richiede una attenta pianificazione e la consulenza di professionisti del settore. La fondazione è uno strumento giuridico molto versatile che può essere utilizzato per perseguire una vasta gamma di finalità sociali.

Fondazione di partecipazione

La fondazione di partecipazione è un modello organizzativo che, pur non essendo espressamente previsto dalla legge, si è diffuso nella pratica giuridica italiana. Nasce dalla necessità di conciliare l’autonomia privata con il perseguimento di finalità di interesse generale, coinvolgendo una pluralità di soggetti nella gestione e nel finanziamento di un progetto comune.

Caratteristiche Principali:

  • Pluralità di fondatori: A differenza della fondazione tradizionale, la fondazione di partecipazione è costituita da più soggetti che apportano contributi diversi (economici, professionali, ecc.);
  • Partecipazione attiva: Tutti i soggetti coinvolti partecipano attivamente alla gestione della fondazione, attraverso organi collegiali e assembleari;
  • Patrimonio in continua evoluzione: Il patrimonio iniziale può essere incrementato da nuovi contributi nel corso del tempo;
  • Scopo di utilità sociale: Come tutte le fondazioni, anche quelle di partecipazione perseguono finalità non lucrative e di interesse generale.

La fondazione di partecipazione è caratterizzata da due elementi: un elemento patrimoniale e uno personale

Il primo è composto dal fondo di dotazione, ovvero la parte del patrimonio che non è possibile toccare (il patrimonio di riserva fondamentalmente) e che può essere composto tanto da somme di denaro quanto da beni materiali o immobili, e il fondo di gestione, ovvero la parte di patrimonio utilizzabile per finanziare le attività. Quest’ultimo può essere composto da donazioni, rendite provenienti da attività della fondazione stessa, contributi pubblici o privati.

Il modello giuridico è aperto, nato per raggiungere diversi scopi tramite la collaborazione tra pubblici, privati e volontari cittadini, che diventano così elementi attivi della fondazione stessa.

Questo tipo di fondazione viene utilizzato soprattutto dagli enti pubblici per realizzare progetti e iniziative volti al benessere della collettività, come ad esempio attività sociali e di assistenza, attività culturali, scientifiche e di volontariato.
Nonostante la sua diffusione, la fondazione di partecipazione non ha una specifica disciplina legislativa. La dottrina giuridica la inquadra come una variante della fondazione tradizionale, sottolineando la prevalenza dell’elemento patrimoniale e della destinazione dello stesso a uno scopo di utilità sociale.

In conclusione, la fondazione di partecipazione rappresenta un modello organizzativo innovativo e flessibile, che si presta a diverse applicazioni nel campo del non profit. Tuttavia, la sua natura ibrida e la mancanza di una disciplina specifica richiedono un’attenta analisi caso per caso e una consulenza legale adeguata.

Sebbene la forma giuridica della fondazione di partecipazione sia ampiamente utilizzata da Enti locali e P.A., occorre fare attenzione alla qualificabilità di questo tipo di ente giuridico come organismo di diritto pubblico.

In particolare, le fondazioni di partecipazione, pur essendo formalmente soggetti di diritto privato, possono essere considerate organismi di diritto pubblico quando soddisfano determinati criteri, quali:

  • Origine: istituzione da parte di enti pubblici o con il concorso determinante di questi.
  • Finalità: perseguimento di obiettivi di interesse generale non industriali né commerciali.
  • Controllo: presenza di un’influenza dominante da parte di enti pubblici nella gestione o nel finanziamento.

Sarà necessaria un’attenta valutazione caso per caso per determinare la corretta qualificazione giuridica delle fondazioni di partecipazione, considerando sia gli aspetti formali sia quelli sostanziali del loro operato.

5. Società Cooperativa

L’articolo 2511 del Codice Civile definisce le società cooperative come società a capitale variabile con scopo mutualistico, iscritte presso l’albo delle società cooperative. Lo scopo mutualistico sostituisce quello lucrativo, tipico delle altre forme societarie, e si realizza producendo o scambiando beni e servizi in favore dei soci a condizioni agevolate rispetto al mercato, rispondendo così a specifiche esigenze economiche dei membri.

In base alla classificazione fornita dall’art. 2512 l’oggetto della cooperativa può consistere nell’esercizio di attività produttive volte a :

  • produrre beni e servizi da destinare ai soci-clienti (cooperative di utenza), a condizioni economiche agevolate;
  • fornire ai soci occasioni lavorative meglio remunerate rispetto al contesto di mercato (cooperative di lavoro);
  • idonee a valorizzare la produttività dei beni o servizi conferiti dai singoli soci (cooperative di conferimento).

La prevalenza dello scopo mutualistico è essenziale per accedere ai benefici fiscali riservati alle cooperative a mutualità prevalente. Tale prevalenza viene valutata secondo criteri sostanziali e formali definiti dal Codice Civile (artt. 2512-2514).

Caratteristiche Distintive:

  • Capitale Variabile: Il capitale non è fisso, permettendo l’ingresso e l’uscita dei soci senza necessità di modificare l’atto costitutivo, in linea con il principio della “porta aperta”;
  • Requisiti dei Soci: L’atto costitutivo definisce i requisiti di ammissione dei soci. Non possono essere ammessi soggetti che esercitano attività concorrenti. È prevista inoltre la figura dei soci finanziatori, che contribuiscono con capitali senza partecipare all’attività mutualistica;
  • Voto Capitario: Ogni socio ha un solo voto, indipendentemente dal capitale conferito, a differenza delle società lucrative.

 

Gli utili possono essere distribuiti come dividendi o ristorni. Quest’ultimo meccanismo, specifico delle cooperative, distribuisce gli utili in base alla qualità e quantità degli scambi mutualistici tra soci e cooperativa.

Le cooperative rappresentano un modello societario che bilancia l’interesse economico con il valore sociale, favorendo l’inclusione e la partecipazione dei soci. La flessibilità del capitale e il voto capitario le distinguono dalle società lucrative, garantendo un’organizzazione equa e orientata al benessere collettivo.

Una forma particolare di cooperativa è rappresentata dalla “cooperativa di comunità”, la cui disciplina è demandata all’adozione di specifiche leggi regionali, non essendo prevista dal Codice Civile.

Queste nuove forme cooperative nascono, spesso, in centri di dimensioni ridotte o in contesti territoriali disagiati, con difficoltà di accesso e di collegamento con le reti infrastrutturali e di servizi ad appannaggio delle città. Per queste realtà, dove sono a rischio anche servizi essenziali, una risposta efficace può venire dal protagonismo dei cittadini, per dare risposte ai bisogni comuni, creare occasioni di lavoro per i giovani e sfruttare potenzialità di sviluppo locale

Le cooperative di comunità, attraverso la valorizzazione delle risorse territoriali a disposizione, cercano di dare risposte ai bisogni comuni dei loro concittadini e nel contempo sono capaci di generare un’opportunità imprenditoriale attraverso un’attività economica finalizzata al perseguimento dello sviluppo comunitario e della massimizzazione del benessere collettivo non solo dei soci.

Con l’adozione della legge 28 maggio 2021 n. 13, anche la Regione Piemonte si è dotata di una normativa volta a disciplinare le cooperative di comunità, ponendosi in continuità con quanto già fatto da altre Regioni, in attesa di una puntuale disciplina dell’istituto a livello statale.

6. Società consortile

Una società consortile è un’entità creata per perseguire scopi consortili, ovvero gestire in comune attività o servizi a beneficio delle imprese associate. La sua caratteristica principale è la finalità mutualistica, che mira a soddisfare gli interessi delle imprese partecipanti, anziché generare profitti propri.

Può adottare la forma di società di capitali (S.p.A., S.r.l., S.a.p.a.) o di persone (S.n.c., S.a.s.), con adeguamenti specifici per le attività consortili. La normativa applicabile dipende dal tipo societario scelto, integrata da disposizioni per lo scopo mutualistico (artt. 2602 e seguenti del Codice Civile).

Richiede un atto costitutivo e uno statuto che definiscano natura, scopo mutualistico, diritti e doveri dei soci, modalità operative e gestione degli utili, solitamente reinvestiti per migliorare le attività comuni.

Scopi principali:

  • Coordinamento produttivo: condivisione di risorse per la produzione e distribuzione.
  • Partecipazione a gare pubbliche: unione delle capacità economiche e tecniche.
  • Servizi comuni: gestione congiunta di logistica, approvvigionamenti, marketing e formazione.

Caratteristiche principali:

  • Finalità mutualistica: vantaggi economici per i soci.
  • Flessibilità giuridica: adattabilità alle esigenze dei partecipanti.
  • Partecipazione plurima: accessibile a imprenditori individuali e società.

Vantaggi:

  • Economia di scala: riduzione dei costi.
  • Maggior forza contrattuale: maggiore peso nei rapporti commerciali.
  • Accesso a nuovi mercati: opportunità di partecipare a gare o mercati inaccessibili singolarmente.
  • Innovazione: condivisione di tecnologie e conoscenze.

Le società consortili rappresentano un modello collaborativo per unire risorse e competenze, favorendo la competitività e l’efficienza delle imprese partecipanti.

Secondo quanto previsto all’art. 3 e 4 del D.Lgs. n. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica – TUSP), le Amministrazioni pubbliche possono partecipare, direttamente o indirettamente, esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa, aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Al momento, l’unica pronuncia in merito alla possibilità (e opportunità) degli Enti locali di ricorrere alla forma giuridica della società consortile per la costituzione di CER è deliberazione n. 77/2023/PASP della Corte dei Conti Toscana.

In tal caso la Corte ha espresso parere negativo rilevando, oltre ad altre criticità, contrasti in merito alla scelta del Comune richiedente alla costituzione di una realtà societaria, nonché dubbi sulla forma prescelta dall’Amministrazione deliberante, rispetto il “prototipo “comunità energetica rinnovabile”. Occorre, tuttavia, attendere il consolidarsi della giurisprudenza sul punto.

Tabella di confronto tra le diverse forme giuridiche ammesse per la costituzione di CER

Qui di seguito puoi consultare la tabella riepilogativa delle CACER, se vuoi puoi anche scaricarla in pdf cliccando qui

RIFERIMENTI NORMATIVI

Le associazioni non riconosciute trovano una disciplina nelle norme del Codice civile, in particolare:

art. 36 c.c. sull’ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute,
art. 37 c.c. sul fondo comune,
art. 38 c.c. sulle obbligazioni,
art. 42 bis c.c. trasformazione.

Vantaggi

– Maggiore flessibilità: lo Statuto e l’Atto costitutivo possono essere formulati senza il necessario ausilio di profesisonisti;
– Tempi ridotti: i tempi di costituzione possono essere più rapidi, come consgeuentìza delle ridotte formalità richieste;
– Spese basse: non c’è alcun obbligo di assistenza da parte di un notaio, con costi ridotti di costituzione.

Svantaggi

– Carenza di controlli formali preliminari, specie in caso di partecipazione di Enti locali.

Vantaggi

– Costi ridotti: l’unico costo è per la registrazione dell’atto costitutivo e dello statuto all’Agenzia delle Entrate.
– Per la registrazione è prevista un’imposta di € 200,00 euro, più il costo delle marche da bollo (16,00 euro ogni 4 pagine o 100 righe).
Atto costitutivo e statuto vanno consegnati in duplice copia. Indicativamente, dunque, il costo complessivo si aggira intorno a € 300,00.

Svantaggi

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Vantaggi

– L’organo deliberante è l’ASSEMBLEA (art. 24 d. lgs. 117/2017).
– Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, salvo che l’atto costitutivo o lo statuto non dispongano diversamente.
– Ciascun associato ha diritto ad un voto
– Oltre all’assemblea, deve essere nominato un organo di amministrazione (art. 26 d. lgs. 117/2017):

– Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore deve essere nominato un ORGANO DI AMMINISTRAZIONE. La nomina degli amministratori spetta all’assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell’atto costitutivo. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

Svantaggi

Limitata capacità di gestione: lo strumento potrebbe essere utilizzato solo per CER che svolgono
attività limitate perché non hanno una struttura capace di supportare una organizzazione imprenditoriale
complessa;
Impossibilità di distinguere tra diverse categorie di associati con diritti e doveri differenti.

Vantaggi

L’entrata è gratuita o con pagamento di quota associativa definita da Statuto o Regolamenti;
– L’uscita è libera, ma i contributi versati dal socio non sono mai rimborsabili per definizione, in nessun caso, né al momento del recesso né allo scioglimento dell’associazione come previsto dagli articoli 24 e 37 del Codice Civile.

Svantaggi

Vantaggi

Aperta a soci privati e a soci pubblici;
– L’atto costitutivo individua i requisiti per acquisire la qualità di socio.

Svantaggi

Limitata stabilità: il recesso dalla qualità di socio è libero;
– La partecipazione dei Comuni è sconsigliata a causa della mancanza di personalità giuridica.

Vantaggi

Svantaggi

– Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune.
– Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione (art. 38 c.c.).

Vantaggi

– Possibilità per l’Ente di realizzare investimenti in nome e per conto proprio
– Possibilità per l’Ente di regolare in via negoziale con i membri la messa a disposizione di impianti di proprietà di questi
– Possibilità per i membri di conferire al patrimonio dell’Ente impianti in loro proprietà

Svantaggi

– Finanziamento degli investimenti:
Scarsa propensione dei soci a partecipare allo sforzo finanziario per gli investimenti operati dall’associazione
Limitata capacità dello strumento associativo di attirare risorse finanziare dal mercato
– I soci «non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione»
– Non è prevista alcuna compensazione in caso di compartecipazione agli investimenti
– Regolare la disponibilità degli impianti in caso di recesso del membro proprietario dell’impianto

Vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo (art. 8 c. 2 d. lgs. 117/2017).
– Dichiarata l’estinzione dell’associazione o disposto lo scioglimento, si procede alla liquidazione del patrimonio.
– Il Codice del Terzo settore (art. 9) dispone che, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell’organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

RIFERIMENTI NORMATIVI

“Le associazioni riconosciute trovano una disciplina nelle norme del Codice civile, in particolare:

art. 14 sull’atto costitutivo di associazioni e fondazioni,
art. 16 sulla modifica di atto costitutivo e statuto,
art. 18 sulla responsabilità degli amministratori,
art. 20 sulla convocazione dell’assemblea, art. 21 sulla deliberazione,
art. 22 sulla responsabilità degli amministratori,
art. 24 sul recesso ed esclusione degli associati,
art. 27 sull’estinzione della persona giuridica.”

Vantaggi

Maggiori controlli: è prevista l’assistenza obbligatoria del notaio con conseguente maggiore controllo iniziale sulla legittimità di Statuto e atto costitutivo.
ETS: Entro 20 giorni dalla stipula dell’atto costitutivo, il notaio deve depositarlo presso il competente RUNTS (art. 22 d.lgs. 117/2017).

Svantaggi

Tempi più lunghi (da 120 a 150 giorni circa)
Maggiori costi di costituzione con necessità di intervento del notaio
(Le associazioni acquistano la personalità giuridica mediante l’iscrizione nel Registro delle persone giuridiche, istituito presso le Prefetture)

Vantaggi

Svantaggi

Costi alti: In linea generale, le spese possono così riassumersi:

costi notarili per atto costitutivo e statuto;
– pagamento dell’imposta di registro (200 euro) da pagare tramite modello F23;
imposta di bollo da applicare ad atto costitutivo e statuto, 16 euro ogni 4 facciate scritte e, comunque, ogni 100 righe;
– competenze del commercialista per la compilazione dei modelli indicati nel paragrafo precedente (F23, modello 69, modello AA5/6).

Necessità di un patrimonio associativo – la consistenza del patrimonio deve essere dimostrata da idonea documentazione allegata alla domanda; se l’associazione rientra negli enti del Terzo settore è richiesta la disponibilità di una somma liquida non inferiore a 15.000 euro

Vantaggi

– L’organo deliberante è l’ASSEMBLEA (art. 24 d. lgs. 117/2017).
– Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, salvo che l’atto costitutivo o lo statuto non dispongano diversamente.
– Ciascun associato ha diritto ad un voto
– Oltre all’assemblea, deve essere nominato un organo di amministrazione (art. 26 d. lgs. 117/2017):

– Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore deve essere nominato un ORGANO DI AMMINISTRAZIONE. La nomina degli amministratori spetta all’assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell’atto costitutivo. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

Svantaggi

Limitata capacità di gestione: lo strumento potrebbe essere utilizzato solo per CER che svolgono
attività limitate perché non hanno una struttura capace di supportare una organizzazione imprenditoriale
complessa;
Impossibilità di distinguere tra diverse categorie di associati con diritti e doveri differenti.

Vantaggi

L’entrata è gratuita o con pagamento di quota associativa definita da Statuto o Regolamenti;
– L’uscita è libera, ma i contributi versati dal socio non sono mai rimborsabili per definizione, in nessun caso, né al momento del recesso né allo scioglimento dell’associazione come previsto dagli articoli 24 e 37 del Codice Civile.

Svantaggi

Vantaggi

Aperta a soci privati e a soci pubblici;
– L’atto costitutivo individua i requisiti per acquisire la qualità di socio.

Svantaggi

Limitata stabilità: il recesso dalla qualità di socio è libero;
– La partecipazione dei Comuni è possibile e più sicura, grazie alla personalità giuridica.

Vantaggi

– Possibilità per l’associazione riconosciuta di realizzare investimenti in nome e per conto proprio, grazie al possesso della personalità giuridica;
– Possibilità di regolare in via negoziale con i membri la messa a disposizione di impianti di proprietà;
– possibilità per la i membri di conferire al patrimonio dell’associazione impianti in loro proprietà.

Svantaggi

– Le associazioni perseguono uno scopo non lucrativo, quindi, è preclusa:
– la ripartizione degli utili eventualmente ottenuti tramite l’attività dell’ente,
– l’attribuzione di vantaggi volti a soddisfare interessi economici.
– L’associazione non può ripartire il guadagno tra gli associati (preclusione del lucro soggettivo) ma può svolgere un’attività economica (lucro oggettivo). L’importante è che l’attività svolta sia ancillare rispetto all’attività istituzionale. Infatti, nel caso in cui lo svolgimento dell’attività d’impresa fosse principale, non si parlerebbe di associazione ma di società.

Sotto il profilo fiscale, nel caso in cui venga esercitata un’attività economica, occorre chiedere l’attribuzione della Partita IVA e bisogna presentare la dichiarazione dei redditi.

 

Vantaggi

Possibilità per l’Ente di realizzare investimenti in nome e per conto proprio
Possibilità per l’Ente di regolare in via negoziale con i membri la messa a disposizione di impianti di proprietà di questi
Possibilità per i membri di conferire al patrimonio dell’Ente impianti in loro proprietà.

Svantaggi

– Finanziamento degli investimenti:
Scarsa propensione dei soci a partecipare allo sforzo finanziario per gli investimenti operati dall’associazione
Limitata capacità dello strumento associativo di attirare risorse finanziare dal mercato
– I soci «non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione»
– Non è prevista alcuna compensazione in caso di compartecipazione agli investimenti
– Regolare la disponibilità degli impianti in caso di recesso del membro proprietario dell’impianto

Vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo (art. 8 c. 2 d. lgs. 117/2017).
– Dichiarata l’estinzione dell’associazione o disposto lo scioglimento, si procede alla liquidazione del patrimonio.
– Il Codice del Terzo settore (art. 9) dispone che, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell’organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

 

RIFERIMENTI NORMATIVI

“Le fondazioni trovano una disciplina nelle norme del Codice civile, in particolare:

art. 14 sull’atto costitutivo di associazioni e fondazioni,
art. 15 sula revoca dell’atto costitutivo della fondazione,
art. 16 sulla modifica di atto costitutivo e statuto,
art. 18 sulla responsabilità degli amministratori,
art. 25 in relazione al controllo sull’amministrazione delle fondazioni,
art. 27 sull’estinzione della persona giuridica,
art. 28 sulla trasformazione delle fondazioni,
art. 42 bis sulla trasformazione, fusione e scissione

Non è prevista una disciplina espressa per le Fondazioni di partecipazione “

Vantaggi

Per i Comuni: non è previsto il parere preventivo della Corte dei Conti con tempi più rapidi.
ETS: le Fondazioni di partecipazione possono essere iscritte nel RUNTS e diventare ETS.

Svantaggi

Tempi lunghi (da 120 a 150 giorni circa)
Maggiori costi di costituzione per il necessario intervento di un notaio
Per i Comuni: non è previsto il parere preventivo della Corte dei Conti, che però può essere successivo.

Vantaggi

Svantaggi

Costi alti: In linea generale, le spese possono così riassumersi:

costi notarili per atto di fondazione, atto di dotazione e statuto;
– pagamento dell’imposta di registro (200 euro) da pagare tramite modello F23;
imposta di bollo da applicare ad atto costitutivo e statuto, 16 euro ogni 4 facciate scritte e, comunque, ogni 100 righe;
– competenze del commercialista per la compilazione dei modelli indicati nel paragrafo precedente (F23, modello 69, modello AA5/6) la consistenza del patrimonio deve essere dimostrata da idonea documentazione allegata alla domanda;

Per costituirsi, la Fondazione necessità di un fondo non inferiore ad € 30.000,00″

Vantaggi

Struttura complessa e piramidale: per dare vita ad una F.d.P. la procedura è analoga a quella di una fondazione tradizionale, anche se quest’ultima è originata da un solo fondatore mentre nella F.d.P. si hanno una pluralità di fondatori, che partecipano all’atto di fondazione con modalità di intervento stabilite dall’atto costitutivo.
Struttura aperta: permette da un lato una fattiva collaborazione all’interno dello stesso istituto di soggetti pubblici e privati e dall’altro l’aggregarsi di privati cittadini che diventano soci della Fondazione e come tali sono dalla stessa considerati.
– E’ presente un’attività di controllo e vigilanza sull’amministrazione dell’ente (art. 25 c.c.).”

Svantaggi

Mancanza di specifiche fonti normative che espressamente prevedano e disciplinino tale
figura giuridica, compresa la governance applicabile;
– L’assemblea di partecipazione (per alcuni Collegio dei Partecipanti) è un organo solo consultivo privo di poteri gestionali;
– La struttura sembra consentire l’accentramento del potere gestionale.

Vantaggi

– La Fondazione di Partecipazione è un patrimonio a struttura aperta; Il suo Atto costitutivo si
configura come un contratto che può ricevere l’adesione di altre parti oltre a quelle originarie;
– Oltre ai soci promotori e nuovi fondatori, è possibile prevedere le figure dei soci aderenti, che corrispondonouna quota in denaro annuale o una-tantum e dei soci sostenitori, che possono contribuire con mezzi non finanziari.

Svantaggi

Vantaggi

– Il patrimonio è a struttura aperta: possono successivamente aderire (secondo le regole fissate dallo Statuto) soggetti pubblici e
privati apportando beni mobili, immobili, denaro, servizi e lavoro.
– Le principali categorie di soci possono essere:
FONDATORI PROMOTORI: Soggetti che costituiscono la Fondazione di Partecipazione
NUOVI FONDATORI: Soggetti ammessi ex post tramite contributo pluriennale in denaro o altra forma
ADERENTI: Soggetti che contribuiscono mediante contributi in denaro corrisposti annualmente o una tantum
SOSTENITORI: Soggetti che contribuiscono mediante contributi non finanziari.

Svantaggi

– Possibile complessità nel coinvolgimento attivo delle diverse categorie dei soci, con particolare riferimento a quelle con poteri decisionali ridotti.

Vantaggi

– Il rischio economico è formalmente limitato al Fondo patrimoniale.
– Il patrimonio della Fondazione è costituito da un Fondo patrimoniale (intangibile e comprensivo
del Fondo di dotazione) e da un Fondo di gestione utilizzabile per l’attività corrente e la gestione
della Fondazione.

Svantaggi

Vantaggi

Possibilità per l’Ente di realizzare investimenti in nome e per conto proprio
Possibilità per l’Ente di regolare in via negoziale con i membri la messa a disposizione di impianti di proprietà di questi
Possibilità per i soci di conferire al patrimonio dell’Ente impianti in loro proprietà.

Svantaggi

– Finanziamento degli investimenti:
Scarsa propensione dei soci a partecipare allo sforzo finanziario per gli investimenti operati dall’associazione
– Occorre regolare la disponibilità degli impianti in caso di recesso del membro proprietario dell’impianto.

– Il conferimento di un bene in proprietà presuppone un distacco del bene stesso dal
patrimonio del fondatore con conseguente annessione al patrimonio fondazionale.
– In caso di conferimento in uso il bene, pur essendo nella disponibilità della F.d.P., continua a far parte del patrimonio del fondatore.
Nel caso in cui il Consiglio Generale delibera lo scioglimento dell’ente, i beni conferiti in uso torneranno nella disponibilità del fondatore, mentre i beni conferiti in proprietà verranno devoluti secondo le disposizioni statutarie, in mancanza delle quali troverà applicazione l’art. 31 c.c. in forza del quale l’autorità governativa disporrà la loro devoluzione ad altri enti che
perseguano fini analoghi.

 

RIFERIMENTI NORMATIVI

La società cooperativa è disciplinata dagli articoli 2511 e seguenti del Codice civile.

Vantaggi

Maggiore Controllo: assistenza obbligatoria del notaio con conseguente maggiore controllo iniziale sulla legittimità di Statuto e atto costitutivo.
Enti a capitale sociale variabile: il capitale sociale muta conseguentemente all’entrata o all’uscita dei soci, senza che ciò renda necessario modificare l’atto costitutivo.
Per i Comuni: obbligo di richiedere il controllo preventivo della Corte dei Conti;
ETS: Le Cooprative costituite come “”Imprese sociali”” sono automaticamente iscritte nel RUNTS e operano come ETS.”

Svantaggi

Tempi lunghi (da 120 a 150 giorni circa)
Maggiori costi di costituzione con necessità di intervento del notaio
Norme sui soci minimi: Per aprire una cooperativa bisogna seguire un iter ben preciso, essere un minimo di 3 soci (9 in caso ci sia tra di essi una persona giuridica), redigere l’atto costitutivo (un atto pubblico che può essere scritto solo da un notaio), aprire la partita Iva, la registrazione della cooperativa presso l’Agenzia delle Entrate, libri sociali e fiscali.
Per i Comuni: i tempi sono lunghi per la necessità di avviare il percorso di richiesta del parere preventivo della Corte dei Conti.

Vantaggi

– Per la cooperativa non è previsto un capitale sociale minimo, la quota sociale minima per ogni socio è di 25 euro fino ad un massimo di 500 euro a quota per una partecipazione massima di 100.000 euro.
– In alcune Regioni sono previsti fondi a copertura parziale degli investimenti iniziali e delle spese di costituzione (per il Piemonte occorre rivolgersi a FinPiemonte).

Svantaggi

Costi alti: In linea generale, le spese possono così riassumersi:

costi notarili per atto di costituzione, atto di dotazione e statuto;
– pagamento dell’imposta di registro (200 euro) da pagare tramite modello F23;
imposta di bollo da applicare ad atto costitutivo e statuto, 16 euro ogni 4 facciate scritte e, comunque, ogni 100 righe;
– competenze del commercialista per la compilazione dei modelli indicati nel paragrafo precedente (F23, modello 69, modello AA5/6) la consistenza del patrimonio deve essere dimostrata da idonea documentazione allegata alla domanda;
– iscrizione al Registro delle imprese e all’Albo Nazionale delle Cooperative.

Vantaggi

Stabilità: essenziale per progetti complessi che comprendano la costruzione di nuovi impianti da parte della comunità
Organizzazione d’impresa: capacità di organizzarsi in forma imprenditoriale per progetti che prevedano l’attribuzione alla comunità di una
pluralità di attività.
– Possibilità di fruire di regime fiscale speciale in relazione alle prestazioni rivolte ai membri
– La partecipazione dei soci cooperatori alla gestione si realizza per il tramite dell’assemblea;
– le assemblee possono essere articolate anche a livello territoriale (assemblee separate ex art. 2540
c.c.);
– il voto è attribuito per testa e non in proporzione alla quota detenuta.

Svantaggi

Complessità gestionale: la gestione comune delle risorse e delle decisioni può risultare complessa, richiedendo un’organizzazione efficace e un coordinamento tra i soci.

Vantaggi

Flessibilità: per l’ingresso in una società cooperativa è previsto il libero acquisto di una o più quote, non è richiesto alcun passaggio notarile, trattandosi di un capitale variabile.

Svantaggi

Instabilità: la libertà in entrata e in uscita dei soci cooperatori può determinare instabilità di struttura e di mezzi finanziari e organizzativi a sostegno del corretto funzionamento della società.

Vantaggi

Aperta a soci privati e a soci pubblici, in quanto le finalità della società sono compatibili con quelle previste dal TUSP
• Piena compatibilità con la partecipazione aperta, elemento essenziale di questo genere di società (c.d. porta aperta)
• Possibilità di prevedere diverse categorie di soci (es. socio cooperatore, socio sovventore, socio finanziatore, socio lavoratore etc.
Struttura decisionale democratica: ogni socio ha un voto, indipendentemente dal capitale sociale detenuto da ciascuno, che può anche essere differenziato.

Svantaggi

– Possibile complessità nella gestione dei processi decisionali a causa dell’elevato numero di soci con diritto di voto.
Deroghe: sono previste specifiche deroghe alla regola del voto capitario.

Vantaggi

– Il rischio economico è formalmente limitato al capitale della società.

Svantaggi

Vantaggi

Possibilità per l’Ente di realizzare investimenti in nome e per conto proprio
Possibilità per l’Ente di regolare in via negoziale con i membri la messa a disposizione di impianti di proprietà di questi
Possibilità per i membri di conferire al capitale dell’Ente impianti in loro proprietà
Accesso al credito per la realizzazione degli impianti come conseguenza della stabilità dell’Ente

Svantaggi

– Necessità di regolare la disponibilità degli impianti in caso di recesso del membro proprietario dell’impianto
– Necessità di regolare eventuali compensazioni in caso di recesso del socio che ha conferito l’impianto alla
società

Le cooperative a mutualità prevalente devono prevedere nei propri statuti l’obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (art. 2514 c.c.).

 

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il consorzio è disciplinato negli articoli che vanno dal 2602 al 2615-ter del Libro V, Titolo X, Capo II, del codice civile. La norma di riferimento è l’art. 2615-ter del Codice Civile che disciplina appunto la società consortile.

Vantaggi

– Maggiore Controllo: assistenza obbligatoria del notaio con conseguente maggiore controllo iniziale sulla legittimità di Statuto e atto costitutivo.
– Per i Comuni: obbligo di richiedere il controllo preventivo della Corte dei Conti (al momento è rinvenibile un solo parere della Corte dei Conti, negativo)+ possibilità di ricorrere solo alla Società consortile (NO Consorzio).

Svantaggi

– Tempi lunghi (da 120 a 150 giorni circa);
– Maggiori costi di costituzione con necessità di intervento del notaio;
– Per i Comuni: i tempi sono lunghi per la necessità di avviare il percorso di richiesta del parere preventivo della Corte dei Conti.

Vantaggi

Svantaggi

– Costi alti: In linea generale, le spese possono così riassumersi:
– costi notarili per atto di costituzione, atto di dotazione e statuto;
– pagamento dell’imposta di registro (200 euro) da pagare tramite modello F23;
imposta di bollo da applicare ad atto costitutivo e statuto, 16 euro ogni 4 facciate scritte e, comunque, ogni 100 righe;
– competenze del commercialista per la compilazione dei modelli indicati nel paragrafo precedente (F23, modello 69, modello AA5/6) la consistenza del patrimonio deve essere dimostrata da idonea documentazione allegata alla domanda;

Vantaggi

Svantaggi

– Complessità gestionale: la gestione comune delle risorse e delle decisioni può risultare complessa, richiedendo un’organizzazione efficace e un coordinamento tra i soci.
– Conflitti interni: gli interessi dei singoli soci possono entrare in conflitto, specialmente quando ci sono obiettivi divergenti o una distribuzione ineguale dei benefici.

Vantaggi

Svantaggi

Il Consorzio è costituito mediante un contratto nel quale vengono indicate anche le modalità per poter uscire. Sul punto la legge precisa che, nei casi di recesso e di esclusione previsti dal contratto, la quota di partecipazione del consorziato receduto o escluso si accresce proporzionalmente a quelle degli altri.
E’ necessario, in ogni caso, l’intervento del notaio sia in fase di costituzione e ingresso, sia di recesso.

Vantaggi

– Aperta a soci privati e a soci pubblici, in quanto le finalità della società sono compatibili con quelle previste dal TUSP

Svantaggi

– La partecipazione al consorzio è normalmente riservata agli imprenditori. Possono tuttavia costituirsi società consortili miste, con la partecipazione anche di soci “non” imprenditori ma la cui presenza sia ritenuta strumentale alla realizzazione delle finalità consortili (ad esempio i soci “sostenitori”).
– Trasferimento di quote: Il trasferimento di quote in un consorzio è generalmente soggetto all’approvazione degli altri soci.
– Rispetto alla partecipazione dei Comuni si segnala l’esistenza di un unico parere della Corte dei Conti, negativo.

Vantaggi

– Il rischio economico è formalmente limitato al capitale della società.

Svantaggi

Il fondo consortile è costituito dai contributi dei consorziati e dai beni acquistati con tali contributi; per tutta la durata del consorzio, i consorziati non possono chiedere la divisione del fondo ed i creditori particolari dei consorziati non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo.
Per le obbligazioni assunte in nome del consorzio dai suoi rappresentanti, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile; per le obbligazioni assunte dagli organi consortili per conto dei singoli consorziati rispondono questi ultimi solidalmente col fondo consortile (in caso di insolvenza il debito dell’insolvente si ripartisce tra tutti i consorziati in proporzione delle rispettive quote).

Vantaggi

Svantaggi

Ai sensi dell’art. 2611 il contratto di consorzio si scioglie:
1) per il decorso del tempo stabilito per la sua durata [2603 n. 1, 2604];
2) per il conseguimento dell’oggetto o per l’impossibilità di conseguirlo [2603, n. 1];
3) per volontà unanime dei consorziati [2604, 2607];
4) per deliberazione dei consorziati, presa a norma dell’articolo 2606, se sussiste una giusta causa;
5) per provvedimento dell’autorità governativa, nei casi ammessi dalla legge [2619];
6) per le altre cause previste nel contratto.
Tra le cause di scioglimento non è prevista l’ipotesi della riduzione ad un unico soggetto consorziato, in quanto la sola liquidazione di tutti i rapporti giuridici pendenti e la definizione di tutte le controversie giudiziarie può determinare lo scioglimento.