
FAQ - Domande frequenti
Informazioni generali
La tariffa incentivante e il contributo ARERA sono riconosciuti esclusivamente sull’energia elettrica autoconsumata dalla CER. Tale quantità di energia è pari a quella virtualmente condivisa, in ciascuna ora, tra i produttori e i consumatori membri della CER, ubicati nella porzione della rete di distribuzione sottesa alla stessa Cabina Primaria.
L’energia elettrica autoconsumata è determinata dal GSE, quindi senza nessun onere per i membri della comunità, sulla base delle misure trasmesse automaticamente dai distributori di energia al GSE.
Per ciascuna ora il GSE verificherà a quanto ammonta l’energia prodotta da tutti gli impianti facenti parte di una medesima CER e a quanto ammonta l’energia prelevata da ciascun consumatore della CER. L’energia autoconsumata sarà quindi pari al minor valore tra questi due somme di energia.
Per accedere agli incentivi previsti dal Decreto CACER gli impianti a fonti rinnovabili devono rispettare i seguenti requisiti:
- appartenere a configurazioni di CER, Gruppi di autoconsumatori o di Autoconsumatore a distanza essere sottesi alla stessa cabina primaria di riferimento
- essere stati realizzati tramite intervento di nuova costruzione o di potenziamento di impianti esistenti avere potenza massima di 1MW
- essere entrati in esercizio a partire dal 16 dicembre 2021, per le sole CER, dopo la regolare costituzione della Comunità
- non essere finalizzati alla realizzazione di progetti relativi all’idrogeno che comportino emissioni di gas a effetto serra superiori a 3 tonnellate di CO2 equivalente per tonnellata di H2
- rispettare i requisiti previsti dal principio DNSH (Do No Significant Harm), come meglio specificati nelle Regole nel caso di impianti alimentati a biogas o biomassa rispettare i criteri definiti nelle Regole essere realizzati esclusivamente con componenti di nuova costruzione se fotovoltaici, mentre per gli impianti diversi dai fotovoltaici è previsto l’uso anche di componenti rigenerati Gli impianti di produzione devono essere connessi sotto la medesima cabina primaria a cui si riferisce la configurazione.
In caso di impianti di potenza superiore a 1 MW sarà riconosciuto solamente il contributo di valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata.
Il Soggetto Referente è la persona fisica o giuridica a cui viene demandata la gestione tecnica e amministrativa della richiesta di accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso, responsabile del trattamento dei dati e controparte del contratto con il GSE per l’ottenimento dei benefici previsti dal servizio. Il Soggetto Referente, nei casi precisati nella sezione “Mandati e Liberatoria”, deve aver ricevuto apposito mandato per svolgere questo ruolo.
Il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 7 dicembre 2023, n. 414 (Decreto CACER), in vigore dal 24 gennaio 2024, ha definito le nuove modalità di concessione di incentivi, volti a promuovere la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di comunità energetiche, gruppi di autoconsumatori e autoconsumatore a distanza. Il Testo Integrato per l’Autoconsumo Diffuso (TIAD), allegato alla Delibera 727/2022/R/eel dell’ARERA, regola il meccanismo di funzionamento e i contributi di valorizzazione che spettano all’energia autoconsumata nell’ambito delle configurazioni ammesse.
Il TIAD definisce sette differenti tipi di configurazioni possibili per l’autoconsumo diffuso:
- i gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente
- i gruppi di clienti attivi che agiscono collettivamente
- le comunità energetiche rinnovabili (CER)
- le comunità energetiche dei cittadini (CEC)
- l’autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza” che utilizza la rete di distribuzione
- il cliente attivo “a distanza” che utilizza la rete di distribuzione
- l’autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza” con linea diretta
Per il Decreto CACER, le tipologie di configurazione che accedono alla tariffa incentivante sono le seguenti:
- autoconsumatore a distanza
- gruppo di autoconsumatori
- CER
Per il Decreto CACER, le tipologie di configurazione ammesse ai benefici della misura PNRR sono le seguenti:
- gruppo di autoconsumatori
- CER
CER
Una CER è un insieme di cittadini, piccole e medie imprese, enti territoriali e autorità locali, incluse le amministrazioni comunali, le cooperative, gli enti di ricerca, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale, che condividono l’energia elettrica rinnovabile prodotta da impianti nella disponibilità di uno o più soggetti associatisi alla comunità.
In una CER l’energia elettrica rinnovabile può essere condivisa tra i diversi soggetti produttori e consumatori, localizzati all’interno di uno medesimo perimetro geografico, grazie all’impiego della rete nazionale di distribuzione di energia elettrica, che rende possibile la condivisione virtuale di tale energia.
L’obiettivo principale di una CER è quello di fornire benefici ambientali, economici e sociali ai propri membri o soci e alle aree locali in cui opera, attraverso l’autoconsumo di energia rinnovabile.
Sì, è possibile. L’energia accumulata viene considerata, tramite appositi algoritmi, come energia condivisa all’interno della CER e quindi incentivata.
Sì, in una CER possono essere presenti anche infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici e l’energia assorbita per la ricarica di autoveicolo, tramite appositi algoritmi, viene considerata dal GSE ai fini del calcolo dell’energia condivisa all’interno della CER.
No, gli impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili e le singole utenze di consumo di clienti finali possono appartenere ad una sola CER. È possibile, tuttavia che uno stesso soggetto possa appartenere a due diverse CER con distinte utenze di consumo o impianti di produzione nella propria titolarità.
Per costruire una comunità di energia rinnovabile, a livello operativo i passi sono riassumibili come segue:
- PIANIFICAZIONE – sviluppo di un’analisi costi/benefici (analisi preliminare di fattibilità), individuazione dei benefici ambientali, economici e sociali attesi (per i membri e per il territorio in cui opera), definizione dell’assetto giuridico, identificazione degli attori da coinvolgere e dei rispettivi ruoli all’interno della CER;
- PROGRAMMAZIONE – individuazione delle risorse economiche e definizione della governance ovvero del complesso di regole che presidieranno la gestione della comunità. In questa fase è opportuno identificare eventuali barriere amministrative e soluzioni per la loro rimozione, nonché l’individuazione della possibile platea di utenti da aggregare come membri della comunità (devono essere afferenti alla stessa cabina primaria7);
- PROGETTAZIONE – in linea con l’analisi preliminare svolta nella pianificazione, prevede un approfondimento puntuale, su base oraria ove possibile, dei consumi di energia dei membri potenziali e la definizione (capacità e ubicazione) degli impianti da FER da installare sul territorio;
- REALIZZAZIONE – prevede la richiesta di autorizzazione per la posa degli impianti e l’installazione degli stessi ed eventuali loro ausiliari, nonché la creazione del soggetto giuridico definito in fase di pianificazione;
- GESTIONE – la CER richiede una gestione amministrativa (per la gestione dei soci ed eventuali adesioni/recessi dei medesimi), una gestione finanziaria (previa definizione delle regole interne di riparto dei proventi), una gestione tecnica per la conduzione/manutenzione degli impianti e una gestione energetica. Quest’ultima deve comprendere il monitoraggio – almeno su base oraria – dei flussi energetici (prelievi degli utenti membri e produzione degli impianti FER), l’eventuale ottimizzazione dei flussi energetici attraverso l’adeguamento della domanda/offerta di energia della FER, l’installazione di sistemi di accumulo e l’incentivazione (interna) di sistemi di demand side management.
Incentivi e benefici economici
Per tutte le CER sono previsti incentivi sull’energia autoconsumata sotto due diverse forme:
1) Una tariffa incentivante sull’energia prodotta da FER e autoconsumata virtualmente dai membri della CER. Tale tariffa è riconosciuta dal GSE – che si occupa anche del calcolo dell’energia autoconsumata virtualmente – per un periodo di per 20 anni dalla data di entrata in esercizio di ciascun impianto FER. La tariffa è compresa tra 60 €/MWh e 120€/MWh, in funzione della taglia dell’impianto e del valore di mercato dell’energia. Per gli impianti fotovoltaici è prevista una ulteriore maggiorazione fino a 10 €/MWh in funzione della localizzazione geografica. (Per informazioni dettagliate sulla valorizzazione economica della tariffa incentivante si rimanda al successivo punto 12);
2) Un corrispettivo di valorizzazione per l’energia autoconsumata, definito dall’ARERA – Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente. Tale corrispettivo vale circa 8 €/MWh (Per informazioni dettagliate sulla valorizzazione economica di tale corrispettivo si rimanda al successivo punto 13).
Inoltre, tutta l’energia elettrica rinnovabile prodotta ma non autoconsumata resta nella disponibilità dei produttori ed è valorizzata a condizioni di mercato. Per tale energia è possibile richiedere al GSE l’accesso alle condizioni economiche del ritiro dedicato.
Infine, per le sole CER i cui impianti di produzione sono ubicati in Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti, è previsto un contributo in conto capitale, pari al 40% del costo dell’investimento, a valere sulle risorse del PNRR.
La tariffa incentivante riconosciuta dal GSE, sulla quantità di energia elettrica autoconsumata da una CER, è costituita da una parte fissa ed una variabile.
- Tariffa incentivante = Parte fissa + Parte variabile. La parte fissa varia in funzione della taglia dell’impianto, la parte variabile in funzione del prezzo di mercato dell’energia.
La tariffa incentivante si riduce nella parte fissa all’aumentare della potenza degli impianti, mentre la parte variabile oscilla tra 0 e 40€/MWh in funzione del prezzo dell’energia (al diminuire del prezzo di mercato dell’energia la parte variabile aumenta fino ad arrivare al massimo a 40€/MWh).
Inoltre, al fine di tener conto della minor producibilità degli impianti fotovoltaici installati nelle Regioni centro settentrionali rispetto a quelli posizionati nel Regioni del Sud Italia, sono previste le seguenti maggiorazioni tariffarie:
- +4 €/MWh, per le regioni del centro Italia (Lazio, Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo);
- +10 €/MWh per le regioni del nord Italia (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d’Aosta e Veneto).
Il GSE, per ciascuna CER, sulla base della quantità di energia elettrica autoconsumata, determina il corrispettivo di valorizzazione ARERA da riconoscere a ciascuna CER. Tale corrispettivo varia ogni anno in funzione dei corrispettivi determinati da ARERA per l’energia elettrica condivisa (nel 2023 era pari a 8,48 €/MWh).
La richiesta di accesso alla tariffa incentivante e al contributo ARERA deve essere presentata utilizzando il Portale informatico messo a disposizione dal medesimo GSE previa registrazione al link disponibile all’indirizzo internet https://areaclienti.gse.it.
Il soggetto beneficiario del contributo PNRR è colui che sostiene l’investimento per la realizzazione dell’impianto di produzione a fonte rinnovabile di potenza fino a 1 MW, inserito in CER, ubicato in Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
Il contributo in conto capitale del PNRR è pari al 40% delle spese sostenute per la realizzazione di impianti FER, nei limiti delle spese ammissibili e dei seguenti costi di investimento massimi in funzione della taglia di potenza:
- 1.500 €/kW, per impianti fino a 20 kW;
- 1.200 €/kW, per impianti di potenza superiore a 20 kW e fino a 200 kW;
- 1.100 €/kW per potenza superiore a 200 kW e fino a 600 kW;
- 1.050 €/kW, per impianti di potenza superiore a 600 kW e fino a 1.000 kW.
L’imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile alle agevolazioni, salvo il caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione sull’IVA.
Si. Nel caso in cui l’impianto risulta beneficiario di un finanziamento in conto capitale, la tariffa incentivante viene ridotta proporzionalmente in funzione della % di cofinanziamento. Nel caso limite del 40% di contributo in conto capitale, la tariffa incentivante viene ridotta del 50%.
Il soggetto beneficiario potrà presentare la richiesta di accesso al contributo PNRR a seguito dell’apertura dello sportello da parte del GSE, utilizzando il Portale informatico messo a disposizione dal medesimo GSE. È necessario preliminarmente registrarsi al Portale attraverso il link disponibile all’indirizzo internet https://areaclienti.gse.it.
Sono ammissibili le seguenti spese:
- realizzazione di impianti a fonti rinnovabili
- fornitura e posa in opera dei sistemi di accumulo
- acquisto e installazione macchinari, impianti e attrezzature hardware e software
- opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell’intervento
- connessione alla rete elettrica nazionale
- studi di prefattibilità e spese necessarie per attività preliminari
- progettazioni, indagini geologiche e geotecniche
- direzione lavori e sicurezza
- collaudi tecnici e/o tecnico-amministrativi, consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo essenziali all’attuazione del progetto
Le ultime quattro voci di spese di cui sopra sono finanziabili in misura non superiore al 10% dell’importo ammesso a finanziamento.
No, non sono considerate come spese ammissibili ai fini del contributo PNRR le spese relative a beni oggetto di un contratto di leasing finanziario.
Si, la tariffa incentivante è cumulabile con il contributo PNRR o altri contributi in conto capitale, nella misura massima del 40%, a fronte di una decurtazione della tariffa incentivante del 50% Pertanto, se un produttore ottenesse un contributo in conto capitale di qualunque tipologia superiore al 40% del costo dell’investimento (calcolato sulla base dei massimali precedentemente illustrati), non è possibile ottenere la tariffa incentivante per l’energia elettrica prodotta dall’impianto in questione.
No. La tariffa incentivante non si applica all’energia elettrica che è stata prodotta da impianti fotovoltaici che hanno avuto accesso al Superbonus. Per tali impianti resta comunque il diritto di ottenere il contributo ARERA per la valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata.
È invece possibile ottenere la tariffa incentivante nel caso si sia fruito delle detrazioni fiscali al 50% per ristrutturazioni edilizie (previste dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917). Tali impianti però non possono accedere ad altri contributi in conto capitale, compreso quello previsto dal PNRR.
Entrare in CER: Limiti e adempimenti
Per prima cosa è necessario individuare le aree dove realizzare gli impianti alimentati da fonti rinnovabili e gli utenti con cui associarsi e condividere l’energia elettrica.
È poi necessario costituire legalmente la CER, sotto forma di associazione, ente del terzo settore, cooperativa, cooperativa benefit, consorzio, organizzazione senza scopo di lucro etc, ossia dotare la CER di una propria autonomia giuridica attraverso una qualsiasi forma che ne garantisca la conformità con i principali obiettivi costitutivi. Ogni CER è, pertanto, caratterizzata da un atto costitutivo e uno statuto.
L’adesione alla CER di un consumatore di energia o di un produttore di energia rinnovabile può avvenire nella fase di costituzione legale della CER, ovvero in una fase successiva, secondo le modalità previste negli atti e negli statuti delle stesse CER.
No, le grandi imprese non possono essere membri di una CER ma possono far parte di un gruppo di autoconsumatori rinnovabili .
Tutti i partecipanti alla CER – che siano consumatori finali di energia elettrica o autoconsumatori (ossia consumatori che possiedono un impianto di produzione da fonte rinnovabile e che producono energia per sé stessi e per i componenti della CER) – mantengono i loro diritti di clienti finali, compreso quello della scelta del fornitore di energia elettrica e hanno la facoltà di uscire dalla Comunità quando lo desiderano, secondo le regole e le indicazioni contenuti nello statuto. Le stesse facoltà di ingresso e di uscita sono altresì garantite ai produttori da fonte rinnovabile.
Una CER è una comunità che aggrega produttori da fonti rinnovabili e consumatori di energia. È quindi possibile partecipare alla CER in qualità di:
- a) produttore di energia rinnovabile, soggetto che realizza un impianto fotovoltaico (o di altra tipologia, si veda il successivo punto xx);
- b) autoconsumatore di energia rinnovabile, soggetto che possiede un impianto di produzione da fonte rinnovabile e che produce energia per soddisfare i propri consumi e condividere con il resto della comunità l’energia in eccesso;
- c) consumatore di energia elettrica, soggetto che non possiede alcun impianto di produzione di energia, ma che ha una propria utenza elettrica, i cui consumi possono essere in parte coperti dall’energia elettrica rinnovabile prodotta dagli altri membri della comunità. Rientrano in tale casistica anche i clienti cosiddetti “Vulnerabili” e le famiglie a basso reddito.
Tutti gli impianti alimentati da fonti rinnovabili possono essere inseriti in una CER come unità di produzione. Sono quindi inclusi gli impianti fotovoltaici, ma può essere inserito nelle CER qualunque tipo di impianto rinnovabile, a titolo esemplificativo e non esaustivo, idroelettrico, eolico, biogas, biomasse solide ecc.
Per poter accedere agli incentivi previsti per le CER gli impianti di produzione da fonte rinnovabile devono avere potenza non superiore a 1 MW. Tali impianti sono generalmente di nuova costruzione, anche se possono far parte di una CER impianti già realizzati, purché entrati in esercizio successivamente alla data del 16 dicembre 2021 (data di entrata in vigore del D.lgs. 199/2021) e comunque successivamente alla regolare costituzione della CER. Inoltre, ai fini dell’accesso ai benefici previsti dal Decreto di incentivazione, gli impianti non devono beneficiare di altri incentivi sulla produzione di energia elettrica.
Si, esiste un vincolo geografico. Tutti i consumatori e tutti i produttori devono essere ubicati nell’area geografica i cui punti di connessione alla rete elettrica nazionale (POD) sono sottesi alla medesima cabina elettrica primaria.
Sul sito istituzionale del GSE è presente un portale con la mappa interattiva delle cabine primarie presenti sul territorio nazionale. Su tale sito è possibile:
- a) avere una informazione grafica, basata su geolocalizzazione, dell’area sottesa ad una medesima cabina primaria;
- b) verificare il codice della cabina primaria di una determinata posizione geografica individuata dall’indirizzo e CAP.
E’ possibile consultare il portale GSE al seguente link
AUC - Gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile
Un gruppo di autoconsumatori è un insieme di almeno due soggetti distinti, facenti parte della configurazione in qualità di clienti finali e/o produttori appartenenti al gruppo (ovvero sottoscrittori di un contratto di diritto privato) e di almeno due punti di connessione distinti a cui siano collegati rispettivamente un’utenza di consumo e un impianto di produzione/UP.
Il ruolo di Referente, nel caso del gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, può essere svolto da:
- uno degli autoconsumatori facenti parte del gruppo, scelto dal medesimo gruppo, a cui dovrà essere conferito apposito mandato senza rappresentanza da parte di tutti i membri;
- l’amministratore di condominio, se presente, individuato come Referente tramite verbale di assemblea condominiale;
- in caso di assenza di amministratore, il rappresentante legale del condominio, individuato come Referente tramite verbale di assemblea condominiale;
- il rappresentante legale dell’edificio;
- un produttore “terzo” di un impianto/UP la cui energia elettrica prodotta rileva nella configurazione, che risulti essere una ESCO certificata UNI 11352, a cui dovrà essere conferito apposito mandato senza rappresentanza da parte di tutti i membri.
Un gruppo di autoconsumatori non necessita della “intermediazione” di un soggetto giuridico, in quanto i rapporti tra i soggetti appartenenti al gruppo vengono regolati da un contratto di diritto privato, perfezionato prima della richiesta al GSE di accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso. Nel caso di condomìni, i rapporti possono essere regolati attraverso un verbale di delibera assembleare firmato dai condòmini che aderiscono al gruppo di autoconsumatori. Nel contratto devono poi essere riportati i contenuti minimi previsti nelle Regole Operative del GSE e riportati di seguito.
Si. I produttori e i clienti finali del centro commerciale possono associarsi come gruppo di autoconsumatori. La richiesta di accesso agli incentivi potrà essere presentata da uno dei soggetti facenti parte della configurazione oppure da soggetti costituiti per la gestione degli spazi e servizi comuni (quale ad esempio consorzi).
Un autoconsumatore individuale “a distanza” è un cliente finale che produce e consuma energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo utilizzando la rete di distribuzione. È costituito da almeno due punti di connessione di cui uno che alimenti l’utenza di consumo intestata al cliente finale e un altro a cui è collegato un impianto di produzione.
I punti di connessione dei clienti finali di un gruppo di autoconsumatori devono essere ubicati nell’area afferente al medesimo edificio o condominio. Gli impianti possono essere situati nell’edificio o condominio o anche presso altri siti nella piena disponibilità di uno o più clienti finali del gruppo, ma sempre nell’ambito dell’area afferente alla medesima cabina primaria.
Possono essere inseriti nelle configurazioni più impianti o potenziamenti di impianto a fonte rinnovabile, anche dotati di sistemi di accumulo.
Gli impianti di produzione della configurazione possono essere di proprietà di un soggetto terzo e/o gestiti da un produttore terzo, purché soggetto alle istruzioni del gruppo di autoconsumatori.
Altre configurazioni
Le configurazioni di gruppo di clienti attivi devono prevedere la presenza di almeno due soggetti distinti, facenti parte della configurazione in qualità di clienti finali e/o produttori appartenenti al gruppo (ovvero sottoscrittori del contratto di diritto privato) e di almeno due punti di connessione distinti a cui siano collegati rispettivamente un’utenza di consumo e un impianto di produzione.
I soggetti facenti parte della configurazione di gruppo di clienti attivi devono essere clienti finali e/o produttori che possiedono i seguenti requisiti:
- essere titolari di punti di connessione ubicati nel medesimo edificio o condominio
- nel caso di imprese private, la partecipazione alla configurazione non può costituire l’attività commerciale e industriale principale
- aver sottoscritto un contratto di diritto privato avente i requisiti descritti nelle Regole Operative e di seguito riportati
- aver dato mandato al Referente, ove previsto, per la costituzione e gestione della configurazione e per la richiesta al GSE e l’ottenimento dei benefici previsti dal servizio per l’autoconsumo diffuso
Per il soddisfacimento del requisito di cui al punto 2) è necessario, nel caso di soggetti diversi dai nuclei familiari, che il codice ATECO prevalente dell’autoconsumatore sia diverso dai codici 35.11.00 e 35.14.00.
I rapporti tra i soggetti appartenenti alle configurazioni di gruppo devono essere regolati da un contratto di diritto privato che:
- preveda il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore;
- individui univocamente un soggetto delegato responsabile del riparto dell’energia elettrica condivisa a cui i soggetti possono, inoltre, demandare la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso le società di vendita e il GSE;
- consenta ai soggetti di recedere in ogni momento e uscire dalla configurazione, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati.
Nel caso di condomini, per le finalità di regolazione dei rapporti tra i clienti finali, si considera valido anche il verbale di delibera assembleare firmato dai condòmini che aderiscono al gruppo di clienti attivi che agiscono collettivamente.
Il perfezionamento dell’accordo avente i contenuti minimi sopra elencati deve avvenire prima della richiesta di accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso.
Il ruolo di Referente, nel caso del gruppo di clienti attivi, può essere svolto da:
- uno dei clienti attivi facenti parte del gruppo, scelto dal medesimo gruppo, a cui dovrà essere conferito apposito mandato senza rappresentanza da parte di tutti i membri
- l’amministratore di condominio, se presente, individuato come Referente tramite verbale di assemblea condominiale
- in caso di assenza di amministratore, il rappresentante legale del condominio, individuato come Referente tramite verbale di assemblea condominiale
- il rappresentante legale dell’edificio
- un produttore “terzo” di un impianto/UP la cui energia elettrica prodotta rileva nella configurazione, che risulti essere una ESCO certificata UNI 11352, a cui dovrà essere conferito apposito mandato senza rappresentanza da parte di tutti i membri
Gli impianti di produzione, la cui energia elettrica rileva ai fini della determinazione dell’energia elettrica autoconsumata nell’ambito di un gruppo di clienti attivi, devono essere ubicati nell’area afferente al medesimo edificio o condominio a cui la configurazione si riferisce ovvero presso altre aree nella piena disponibilità di uno o più clienti attivi.
Le configurazioni di CEC devono prevedere la presenza di almeno due membri/soci della CEC stessa, facenti parte della configurazione in qualità di clienti finali e/o produttori, e di almeno due punti di connessione distinti a cui siano collegati rispettivamente un’utenza di consumo e un impianto di produzione.
I punti di connessione dei soggetti e degli impianti di produzione facenti parte della configurazione di Comunità, devono essere sottesi alla medesima cabina primaria.
Lo Statuto o l’atto costitutivo della CEC regolarmente costituita deve possedere i seguenti elementi essenziali:
- l’oggetto sociale prevalente della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri o soci o alle aree locali in cui opera, e non quello di ottenere profitti finanziari
- i membri o i soci che esercitano poteri di controllo sono persone fisiche, piccole imprese, autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti del terzo settore e di protezione ambientale, gli enti religiosi, nonché le amministrazioni locali contenute nell’elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall’Istituto Nazionale di Statistica secondo quanto previsto all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196
- la comunità è autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria (a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità non costituisca l’attività commerciale e/o industriale principale)
- la partecipazione dei membri/soci alla comunità prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti
- il soggetto responsabile del riparto dell’energia elettrica condivisa è la comunità stessa
Per il soddisfacimento del requisito di cui alla lettera c), è necessario che il codice ATECO prevalente dell’impresa privata membro della CEC sia diverso dai codici 35.11.00 e 35.14.00.
La Comunità deve inoltre essere proprietaria ovvero avere la disponibilità e il controllo degli impianti di produzione appartenenti alla configurazione.
ll ruolo di Referente per una CEC può essere svolto dalla stessa Comunità nella persona fisica che, per statuto o atto costitutivo, ne ha la rappresentanza legale.
In alternativa il ruolo del Referente può essere svolto:
- da un produttore, membro della CEC
- da un cliente finale, membro della CEC
- da un produttore “terzo” di un impianto/UP la cui energia elettrica prodotta rileva nella configurazione, che risulti essere una ESCO certificata UNI 11352
In questi casi, il soggetto che, per statuto o atto costitutivo, ha la rappresentanza legale della comunità energetica di cittadini conferisce al Referente apposito mandato senza rappresentanza di durata annuale, tacitamente rinnovabile e revocabile in qualsiasi momento.
La configurazione di cliente attivo a distanza deve prevedere almeno la presenza di due punti di connessione di cui uno che alimenti un’utenza di consumo e un altro a cui è collegato un impianto di produzione.
Le configurazioni di cliente attivo a distanza devono prevedere la presenza di un solo cliente finale.
Tale cliente finale deve avere la piena disponibilità degli edifici o siti presso cui sono ubicati gli impianti di produzione facenti parte della configurazione.
Gli impianti di produzione/UP possono essere di proprietà di un soggetto terzo e/o gestiti da un soggetto terzo, purché il soggetto terzo resti soggetto alle istruzioni del cliente attivo.
I punti di connessione dell’autoconsumatore e degli impianti di produzione da fonti rinnovabili, facenti parte della configurazione, devono essere sottesi alla medesima cabina primaria.
Il ruolo di Referente nel caso di cliente attivo “a distanza” che utilizza la rete di distribuzione può essere svolto:
- dal medesimo cliente attivo
- da un produttore di un impianto/UP la cui energia elettrica prodotta rileva nella configurazione, che risulti essere una ESCO certificata UNI 11352, a cui dovrà essere conferito apposito mandato senza rappresentanza
Si ricorda che i clienti attivi che hanno un codice ATECO uguale a 35.11.00 o 35.14.00 non possono costituire una configurazione di cliente attivo a distanza.