
Configurazioni
Ai sensi del TIAD (Testo Integrato Autoconsumo Diffuso), le tipologie di configurazione previste sono le seguenti:
- autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza” che utilizza la rete di distribuzione o sistema di autoconsumo individuale di energia rinnovabile a distanza che utilizza la rete di distribuzione (nel seguito, autoconsumatore a distanza);
- gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente o sistemi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili (nel seguito, gruppo di autoconsumatori);
- comunità energetica rinnovabile o comunità di energia rinnovabile (nel seguito, CER);
- cliente attivo “a distanza” che utilizza la rete di distribuzione (nel seguito, cliente attivo a distanza);
- gruppo di clienti attivi che agiscono collettivamente (nel seguito, gruppo di clienti attivi);
- comunità energetica dei cittadini (nel seguito, CEC);
- autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza” con linea diretta.
Per il Decreto CACER, le tipologie di configurazione che accedono alla tariffa incentivante sono le seguenti:
- autoconsumatore a distanza;
- gruppo di autoconsumatori;
- CER.
Per il Decreto CACER, le tipologie di configurazione ammesse ai benefici della misura PNRR sono le seguenti:
- gruppo di autoconsumatori
- CER
Il presente Decreto CACER introduce due misure di sostegno finanziario volte a promuovere la diffusione dell’autoconsumo di energia rinnovabile attraverso configurazioni collettive e individuali:
1. Tariffa incentivante (Contributo in conto esercizio)
- È previsto un contributo in conto esercizio, sotto forma di tariffa incentivante, applicabile alla quota di energia condivisa e incentivabile prodotta da impianti a fonti rinnovabili.
- Tale misura è accessibile a diverse configurazioni di autoconsumo, tra cui:
- Comunità di energia rinnovabile (CER)
- Gruppi di autoconsumatori
- Autoconsumatori a distanza
- La richiesta per l’accesso alla tariffa incentivante può essere presentata fino al trentesimo giorno successivo al raggiungimento di un contingente di potenza incentivata pari a 5 GW, e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2027.
2. Contributo in conto capitale (Fondo perduto)
- Nell’ambito delle risorse stanziate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), è previsto un contributo in conto capitale, a fondo perduto, fino al 40% dei costi ammissibili.
- Tale contributo è destinato allo sviluppo delle comunità energetiche e delle configurazioni di autoconsumo collettivo, con impianti ubicati in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
- Le configurazioni ammesse ai benefici di tale misura PNRR sono:
- Comunità Energetiche Rinnovabili (CER)
- gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente.
- Le richieste di accesso al contributo devono essere inoltrate entro il 31 marzo 2025.
- Gli impianti ammessi al contributo dovranno entrare in esercizio entro 18 mesi dalla data di ammissione e, in ogni caso, entro il 30 giugno 2026.
- la misura si applica fino al 30 giugno 2026, per la realizzazione di una potenza complessiva di almeno 2 GW, nel limite delle risorse finanziarie attribuite dal PNRR, di 2,2 miliardi di euro.
Regole Operative
Le Regole Operative disciplinano le modalità e le tempistiche di riconoscimento degli incentivi, del contributo di valorizzazione previsto dal TIAD e del contributo in conto capitale PNRR, definendo i criteri di accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso.
Impianti ammessi agli incentivi del D.M. CACER
Per accedere agli incentivi previsti dal Decreto CACER gli impianti a fonti rinnovabili devono rispettare i seguenti requisiti:
- appartenere a configurazioni di CER, Gruppi di autoconsumatori o di Autoconsumatore a distanza
- essere sottesi alla stessa cabina primaria di riferimento
- essere stati realizzati tramite intervento di nuova costruzione o di potenziamento di impianti esistenti
- avere potenza massima di 1MW
- essere entrati in esercizio a partire dal 16 dicembre 2021, per le sole CER, dopo la regolare costituzione della Comunità
- non essere finalizzati alla realizzazione di progetti relativi all’idrogeno che comportino emissioni di gas a effetto serra superiori a 3 tonnellate di CO2 equivalente per tonnellata di H2
- rispettare i requisiti previsti dal principio DNSH (Do No Significant Harm), come meglio specificati nelle Regole
- nel caso di impianti alimentati a biogas o biomassa rispettare i criteri definiti nelle Regole
- essere realizzati esclusivamente con componenti di nuova costruzione se fotovoltaici, mentre per gli impianti diversi dai fotovoltaici è previsto l’uso anche di componenti rigenerati
- Gli impianti di produzione devono essere connessi sotto la medesima cabina primaria a cui si riferisce la configurazione.
In caso di impianti di potenza superiore a 1 MW sarà riconosciuto solamente il contributo di valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata.